(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           26 marzo 2021) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                emana 
 
il seguente regolamento: 
  Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello statuto regionale secondo il  quale
i regolamenti di attuazione  delle  leggi  regionali  sono  approvati
dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione  consiliare
competente; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema  integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Visto, in particolare, l'articolo 21, della l.r. 41/2005, modificato
dalla legge regionale 29 giugno 2020, n.  48  (Disposizioni  relative
alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle  politiche  per  le
famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005); 
  Visto il Regolamento di attuazione  dell'articolo  62  della  legge
regionale 41/2005, approvato con Decreto del Presidente della  Giunta
regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, successivamente  integrato  con  il
Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 settembre  2018,  n.
50 /R; 
  Visto l'esito del Comitato di Direzione del 17/12/2020; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 1688 del 29 dicembre 2020; 
  Visti i pareri favorevoli: 
  - della Terza  Commissione  consiliare,  riunita  in  seduta  il  2
febbraio 2021; 
  - del Consiglio per le Autonomie Locali,  riunito  in  seduta  l'11
febbraio 2021; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui  all'articolo  17,
comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio
2016 n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2021, n. 209; 
  Considerato quanto segue: 
  - il DPGR 2/R/2018,  in  attuazione  dell'articolo  62  della  l.r.
41/2005,  contiene,  nell'allegato  A,  per  ciascuna  tipologia   di
struttura prevista dall'articolo 21 della medesima l.r. 41/2005,  una
scheda che individua i requisiti minimi strutturali, organizzativi  e
professionali,  per  ottenere  l'autorizzazione   al   funzionamento;
occorre aggiungere nell'allegato A al DPGR 2/R/2018 il  nuovo  modulo
"residenzialita' assistenziale intermedia" all'interno  della  scheda
relativa alla residenza sanitaria  assistenziale  (RSA),  in  quanto,
prendendo atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi  che,
in via sperimentale, il territorio ha gia' messo in campo  con  esiti
favorevoli, e' sempre piu' necessario  coniugare  sostenibilita'  del
sistema, nonche' tempestivita' ed  appropriatezza  degli  interventi,
soprattutto nel periodo attuale di emergenza legata al coronavirus; 
  - in tale modulo sono  accolti  pazienti  anziani  e/o  fragili  in
dimissione da reparti per  acuti  degli  ospedali,  per  i  quali  e'
necessario consolidare le condizioni fisiche e continuare il  processo
di recupero funzionale durante il post-ricovero e/o che non  sono  in
condizioni  di  poter  essere  adeguatamente  assistiti  al   proprio
domicilio per complessita' del quadro  clinico  o  per  insufficienti
garanzie di supporto familiare e/o sociale. Inoltre possono accedervi
pazienti con patologie tali da non poter essere seguiti adeguatamente
in cure domiciliari  integrate,  in  quanto  richiedenti  trattamenti
continui per la stabilizzazione del quadro clinico che sono difficili
da fornire a domicilio, per i quali il medico  di  medicina  generale
richieda un ambiente protetto per le  terapie  ed  evitare  cosi'  il
ricovero in struttura ospedaliera; 
  - a seguito della modifica della l.r.  41/2005  e'  stata  inserita,
all'articolo 21, comma 1, lettera c) bis, nel novero delle  strutture
soggette  ad  autorizzazione,   la   nuova   struttura   residenziale
multiutenza, che svolge prevalente funzione tutelare, offre attivita'
di cura, recupero e  accompagnamento  sociale  e  accoglie  soggetti,
adulti  e  minori,  privi  temporaneamente  o   permanentemente   del
necessario supporto familiare; tale struttura presenta,  inoltre,  le
caratteristiche degli alloggi  destinati  a  civile  abitazione,  una
capacita' ricettiva massima di otto posti letto, e' caratterizzata da
media intensita' assistenziale e bassa complessita'  organizzativa  e
dalla presenza di due o piu' persone adulte  che  convivono  in  modo
stabile; 
  - il medesimo articolo 21 stabilisce,  inoltre,  che  la  struttura
multiutenza, per ottenere l'autorizzazione,  oltre  al  possesso  dei
requisiti contenuti nel DPGR 2/R/2018, deve aver concluso  con  esito
positivo una sperimentazione della durata di almeno  cinque  anni,  i
cui tempi e modalita' sono definiti dalla delibera di Giunta  n.  1453
del 23/11/2020; 
  - occorre, pertanto, aggiornare e sostituire l'allegato A  al  DPGR
2/R/2018, inserendo il nuovo  modulo  "residenzialita'  assistenziale
intermedia"  all'interno  della  scheda   relativa   alla   residenza
sanitaria assistenziale (RSA) ed introducendo  la  nuova  scheda  che
definisce i requisiti minimi  richiesti  alla  comunita'  residenziale
multiutenza per ottenere l'autorizzazione al funzionamento; 
  Si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'allegato A del DPGR 2/R/2018 
 
  1. L'allegato A del DPGR 2/R/2018 e' sostituito dall'allegato A  al
presente regolamento. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 22 marzo 2021 
 
                                GIANI 
 
(Omissis).